- La composizione e le modalità di costituzione e la regolamentazione del funzionamento del Collegio di Direzione sono disciplinate dall’ art. 3 della L.R.20/2015 .
- Il Collegio di Direzione:
- concorre al governo delle attività cliniche dell’Azienda, formulando proposte ed esprimendo pareri su richiesta del Direttore generale; la consultazione è obbligatoria in merito alle questioni attinenti il governo delle attività cliniche;
- concorre alla pianificazione delle attività dell’Azienda, inclusa la didattica e la ricerca, nonché allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda, con particolare riferimento agli aspetti relativi all’organizzazione dei servizi, al migliore impiego delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alla migliore organizzazione per l’attuazione dell’attività libero professionale intramuraria;
- partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni, nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale e concorre alla conseguente valutazione interna dei risultati conseguiti.
- Il Collegio di Direzione esprime parere obbligatorio suiseguenti atti:
- Atto Aziendale, per la parte relativa all’organizzazione delle attività cliniche;
- Piano aziendale annuale della formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali eregionali, nonché dei bisogni formativi specifici espressi dalle Aree e dai Dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori;
- Piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico
- Ai componenti del Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità, o rimborso spese.